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    CAPO I
    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    CAPO II
    GATEKEEPER

    CAPO III
    PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ

    CAPO IV
    INDAGINE DI MERCATO

    CAPO V
    POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 29

Inosservanza

1.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:

a)

ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7;

b)

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c)

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d)

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa all'inosservanza entro 12 mesi dall'apertura di procedimenti a norma dell'articolo 20.

3.   prima di adottare la decisione relativa all'inosservanza la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

4.   Qualora intenda adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione può consultare terze parti.

5.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione ingiunge al gatekeeper di porre fine all'inosservanza entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.

6.   Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione relativa all'inosservanza.

7.   Se decide di non adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione chiude i procedimenti mediante decisione.

Articolo 34

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

1.   prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all' impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:

a)

alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e

b)

alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2.   I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

3.   La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle constatazioni preliminari, comprese le questioni su cui la Commissione ha sollevato obiezioni, in merito alle quali i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di esprimersi.

4.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa dei gatekeeper, delle imprese o delle associazioni di imprese in questione. Essi hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. In caso di disaccordo tra le parti, la Commissione può adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza fra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Articolo 46

Disposizioni di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:

a)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3;

b)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7;

c)

le modalità operative e tecniche per attuare l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7;

d)

la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3;

e)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10;

f)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11;

g)

la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti;

h)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15;

i)

le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29;

j)

le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34;

k)

le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34;

l)

le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e

m)

le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3.   prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.

Articolo 49

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


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